Il caso finito all'esame della Cassazione riguarda un automobilista cui viene comunicata dalla Motorizzazione Civile «la sospensione della patente di guida» per aver cumulato infrazioni da cinque punti nel medesimo anno e quindi l’obbligo della «revisione della patente mediante nuovo esame di idoneità tecnica» da sostenere entro trenta giorni.
All'esito dell'impugnazione promosso avverso tale decisione, i giudici di merito ritenevano non corretta la linea seguita dalla Motorizzazione Civile, alla luce del fatto che allo stesso non erano state comunicate le variazione del punteggio della patente.
Il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, per tramite dell''Avvocatura di Stato, conduce il caso dinanzi alla Suprema Corte contestando fortemente la valutazione compiuta in secondo grado.
Innanzitutto, l’Avvocatura dello Stato deduce che non può essere «essenziale requisito di validità del provvedimento di revisione della patente di guida la previa comunicazione della variazione del punteggio della patente» dato che «la prescrizione dell’art. 126-bis, comma 3, del codice della strada» stabilisce sì che «ogni variazione di punteggio è comunicata agli interessati dall’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida» ma si tratta di un riferimento del tutto sganciato dal «provvedimento di revisione».
A sostegno di questa linea il Ministero aggiunge che «per partecipare ai corsi di recupero non è necessaria la suddetta comunicazione, bastando una telefonata al numero verde appositamente predisposto per farsi ristampare e inviare un duplicato di ogni singola comunicazione; da maggio 2013 è stata estesa la possibilità di partecipare ai corsi di recupero, oltre che con la comunicazione o con un suo duplicato, attraverso la stampa dal portale dell’automobilista o attraverso la stampa ottenuta presso l’Ufficio della Motorizzazione Civile; il provvedimento di revisione della patente è conseguenza automatica, materiale e normativa del ricevimento, da parte degli uffici della Motorizzazione Civile, della notizia proveniente dall’Anagrafe degli abilitati alla guida, dell’azzeramento dei punti della patente, Anagrafe che funge da collettore delle decurtazioni irrogate, senza compiti di verifica, né formale né sostanziale, in ordine alla legittimità delle procedure e degli atti posti in essere dagli organi accertatori; dalla natura non provvedimentale della comunicazione dell’Anagrafe».
Peraltro, non è previsto, osservano dal Ministero, alcun obbligo per la pubblica amministrazione di «comunicare tempestivamente agli utenti della strada ogni variazione del punteggio della patente». E comunque in questo caso ci si trova di fronte, sempre secondo il Ministero, a un caso particolare, poiché la norma impone «la revisione della patente quando nell’arco di un anno il titolare della patente commetta non contestualmente tre violazione del codice della strada che comportino ciascuna la perdita di almeno cinque punti della patente».
Conclude quindi l'Avvocatura che i giudici di merito hanno errato nell'ignorare «la natura speciale della fattispecie in esame, comportante la revisione della patente, indipendentemente dall’azzeramento dei punti, sulla scorta della presunzione legale della dubbia persistenza in capo al titolare della patente dei requisiti tecnici richiesti per la guida dei veicoli, superabile non già attraverso la partecipazione ad un corso di recupero dei punti persi, non prevista né possibile, ma attraverso la revisione della patente».
La decisione della Corte
Per la Cassazione «l’art. 126-bis, comma 3, del codice della strada impone all’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di comunicare ogni variazione di punteggio agli interessati» ma il Codice «prevede anche che ciascun conducente possa controllare in tempo reale lo stato della propria patente con le modalità indicate dal Dipartimento Ministeriale per i trasporti terrestri», e ciò significa che nella sostanza «ogni persona alla quale è stata contestata un’infrazione e che ovviamente ben conosce l’esito della contestazione stessa ha l’onere di visionare la propria posizione in modo da poter utilmente accedere al corso di recupero».
Peraltro, «la comunicazione della variazione di punteggio a cura dell’Anagrafe nazionale è atto privo di contenuto provvedimentale, avendo funzione meramente informativa» e «la sua fonte è costituita dal verbale di contestazione (ovvero dell’ordinanza-ingiunzione che, rigettando il ricorso amministrativo, confermi il verbale anche per la parte concernente la sanzione accessoria), ed è espressione del principio di trasparenza dell’attività amministrativa».
Infine, «il provvedimento di revisione della patente, che è atto vincolato all’azzeramento del punteggio, ed è anch’esso fondato sulla definitività dell’accertamento delle violazioni stradali in esito alle quali è stato decurtato l’intero punteggio dalla patente di guida, non presuppone l’avvenuta comunicazione delle variazioni di punteggio, tenuto conto che la persona interessata conosce subito, attraverso il verbale di accertamento, se e in quale misura gli sarà applicata la sanzione accessoria della decurtazione punti, e può conoscere in ogni momento il suo saldo-punti».
In sostanza, «il sistema così delineato garantisce la possibilità del recupero dei punti decurtati prima dell’azzeramento, per evitare la revisione». Inoltre, «ai fini della iscrizione ai corsi di recupero del punteggio non è richiesta la previa comunicazione della avvenuta decurtazione dei punti», e difatti con una circolare del maggio 2013 il Ministero dei Trasporti ha previsto «»la possibilità di iscrizione ai corsi previa esibizione della stampa del saldo-punti».
Secondo i giudici, infine, «non rileva il fatto che in precedenza l’iscrizione ai corsi fosse preclusa in assenza della comunicazione di avvenuta decurtazione dei punti, non solo perché la circolare, che è norma secondaria, non può incidere sulla esatta interpretazione della norma primaria, ma anche perché non è stato mai lamentato da parte dell’automobilista il rigetto dell’istanza di iscrizione ai corsi di recupero, fondata su tale ragione».