Il caso
Un padre veniva coinvolto in una controversia giudiziale a causa di una violazione degli obblighi di assistenza familiare: l’uomo infatti aveva reiteratamente omesso di versare alla madre il mantenimento per i figli minori, maturando un debito irrisorio di 1600 euro.
I giudici di merito, nel ricostruire la vicenda, facevano riferimento all’obbligo del versamento mensile di 400 euro e al 50% delle spese straordinarie cui era obbligato il padre secondo quanto stabilito dal Tribunale Civile.
Il motivo del coinvolgimento giudiziario risiedeva nell’inadempimento relativo all’obbligo di natura economica da parte dell’uomo per quattro mensilità; in merito alle ulteriori due mensilità aveva invece adempiuto solo parzialmente, avendo versato acconti per un totale di 450,00 a titolo di contributo alle spese straordinarie, durante le more del giudizio.
Al fronte di tali dinamiche e della denuncia sporta dalla moglie, quest'ultima ricorreva in Cassazione ritenendo erroneo il proscioglimento del padre all'esito dei giudizi di primo e secondo grado.
Articolo 131 Codice Penale: esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto
Il D.Lgs n 28/2015 ha introdotto nel nostro ordinamento penale, in attuazione della delega conferita dall'art. 1 della legge n. 67 del 2014, la non punibilità per particolare tenuità del fatto all’art 131 bis cp.
Ricorre la suddetta esimente in presenza dei seguenti presupposti:
- il reato sia punito con la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, oppure con la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena;
- l’offesa sia di particolare tenuità, per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell’art. 133 c.p., comma 1;
- il comportamento dell’imputato non sia abituale.
Il terzo comma
dell’art. 131 bis cp specifica inoltre che il comportamento può definirsi “abituale”:
a) nel caso in cui l’autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza;
b) nel caso in cui l’autore abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità;
c) nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate.
La decisione della Corte di Cassazione
Gli Ermellini hanno accolto con favore il ricorso dell'accusa ribaltando in sede di legittimità la decisione dei Giudici di merito: la Corte ha valutato per il caso specifico l'irrilevanza del debito irrisorio ed ha fondato la decisione sulle reiterate omissioni al versamento del contributo per il mantenimento del figlio, le quali consentono di rilevare l'abitualità del comportamento e l'ostatività al riconoscimento del beneficio legislativo in ambito di "tenutià del fatto"
Il comportamento delittuoso posto in essere, quindi, non può ritenersi sporadico o occasionale, essendosi sostanziato nella reiterata violazione all’obbligo di natura economica (sia radicale, sia parziale), per un significativo arco temporale: è pertanto ammissibile ritenere il comportamento del padre quale condotta abituale secondo la definizione data dal comma 3 dell'art 131 bis cp.