Colf e lavoro nero: come dimostrarlo e quali sono i rischi

Paolo Mascitelli • 6 aprile 2020

La Cassazione, con sentenza n°4935/2019, ha riconosciuto la possibilità alle colf/badanti senza regolare contratto di lavoro di potersi avvalere di video  effettuati all’interno dell’abitazione presso il quale si effettua il servizio.

Il caso
La domestica era stata condannata dal Tribunale di Torino, in relazione al reato ex art 615-bis c.p, a quattro mesi di reclusione e al risarcimento del danno nei confronti della famiglia presso la quale prestava servizio, per aver effettuato riprese fotografiche all’interno dell’abitazione della parte civile costituita.

La collaboratrice, accusata di essersi procurata notizie e immagini della vita privata all’interno dell’abitazione, era ricorsa a tali mezzi affinché potessero costituire prova nel giudizio avente ad oggetto il suo rapporto di lavoro subordinato e non regolarizzato.
La corte d’appello aveva confermato quanto stabilito dal Tribunale locale, ragion per cui l’imputata impugnava la sentenza ricorrendo in Cassazione.

Reato ex art 615-bis: "Interferenze illecite nella vita privata"
L'art. 615-bis c.p., punisce chi, con strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura notizie o immagini relative alla vita privata che si svolge nei luoghi indicati dall'art. 614 c.p.
La giurisprudenza di legittimità ha specificato che affinché si possa parlare di condotte penalmente rilevanti, è necessario che la persona attiva alla ripresa delle scene di vita privata, sia un soggetto “terzo estraneo” al domicilio (Cass. sent. 27168/2018) e che siano carpite immagini o notizie, dunque idonee a violare la privacy dei presenti (Cass. sent. 36109/2018).

La decisione della Cassazione.
La sentenza in commento, davvero storica, ha ribaltato il giudizio di merito dando ragione alla domestica.
Nella fattispecie, non vi era alcun dubbio che l'imputata, in quanto domestica, fosse autorizzata ad accedere nel luogo di residenza delle parti lese e in ragione della mancanza di un disvalore oggettivo, non essendo state riprese scene della vita privata ma solo gli ambienti di lavoro e i loro arredi, deve escludersi qualsiasi responsabilità penale in capo alla domestica. 
Secondo il giudice di legittimità quindi il fatto non sussiste, trattandosi della legittima prova documentale dedotta dalla domestica per rivendicare l'esistenza di un rapporto di lavoro domestico "al nero".

Quali sono i rischi per la famiglia che ha assunto l'assistente familiare senza un regolare contratto?
La legge italiana punisce qualsiasi forma di “lavoro nero” attraverso le seguenti sanzioni:

1. Sanzione amministrativa per omessa o ritardata comunicazione dell’assunzione all’Inps, a partire da 200 a 500 euro per ogni lavoratore il quale dovrà essere versato al centro dell'impiego.

2. Sanzione amministrativa per la mancata iscrizione all’Inps: per tale comportamento, che è conseguente al primo, la Direzione Provinciale del Lavoro può applicare al datore di lavoro una sanzione che va da 1.500 euro a 12mila per ciascun lavoratore in nero, maggiorata di 150 euro per ciascuna giornata di lavoro effettivo, cumulabile con le altre sanzioni amministrative e civili persistenti contro il lavoro in nero.

3.Sanzione amministrativa per omesso pagamento dei contributi previdenziali. Le sanzioni sono pari al tasso del 30% su base annua calcolate sull’importo dei contributi evasi con un massimo del 60% e un minimo di 3mila euro, indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata. Anche per una sola giornata di lavoro in nero il datore di lavoro può essere punito con la sanzione minima applicabile di 3mila euro.

4.Sanzione penale nel caso in cui l'assistente familiare non sia soltanto irregolarmente assunta ma non dispone neanche del permesso di soggiorno, in questo specifico caso, per il datore di lavoro, si palesa addirittura il rischio di reclusione da tre a dodici mesi e un’ulteriore sanzione di 5 mila euro.

Come è facile intuire, del lavoro in nero non beneficia assolutamente nessuno e quello che potrebbe sembrare un risparmio economico si riverbera in realtà in una serie di rischi particolarmente alti sia per il datore di lavoro che per la badante.
Cass. sent 46158/2019
Autore: Avv. Veronica Luperini 2 novembre 2023
Il termine "sharenting" si riferisce alla pratica dei genitori di condividere costantemente contenuti online riguardanti i propri figli, come foto, video e ecografie. Questo neologismo deriva dall'unione delle parole inglesi "share" (condividere) e "parenting" (genitorialità). La pubblicazione in rete delle foto/video dei propri figli può comportare numerosi rischi che minacciano la privacy e la sicurezza dei minori tra cui: violazione della privacy e della riservatezza dei dati personali anche sensibili; mancata tutela dell’immagine del minore che a causa della permanenza in rete e dell’inevitabile perdita di controllo da parte dei genitore sul contenuto postato può essere utilizzata per fini impropri da parte di terzi (es. pedopornografia, ritorsioni etc); ripercussioni psicologiche sul minore rischiando di ritrovarsi con un'identità digitale costruita su immagini di cui non ha dato il proprio consenso, rischio di adescamento da parte di malintenzionati che possono sfruttare dati ed abitudini dei minori esposti online. Incremento episodi cyberbullismo E’ importante prestare attenzione quando si decide di pubblicare tali contenuti e seguire i suggerimenti forniti dal Garante della privacy tra cui: ✔️rendere irriconoscibile il viso del minore (ad esempio, utilizzando programmi di grafica per "pixellare" i volti) ✔️coprire i volti con una “faccina” emoticon; ✔️limitare le impostazioni di visibilità delle immagini sui social network solo alle persone che si conoscono o che siano affidabili e non le condividano senza permesso nel caso di invio su programma di messagistica istantanea; ✔️evitare la creazione di un account social dedicato al minore; ✔️leggere e comprendere le informative sulla privacy dei social network su cui carichiamo le fotografie.
Autore: Paolo Mascitelli 30 ottobre 2023
La retribuzione minima stabilita da un contratto collettivo nazionale sottoscritto dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative non basta a garantire il rispetto del principio di sufficienza e proporzionalità dettato dall’articolo 36 della Costituzione. La Corte di cassazione ha stabilito che anche in presenza di un accordo collettivo, spetta in ogni caso al giudice il potere di valutare la congruità del salario minimo stabilito dalle parti sociali, mediante una verifica costituzionalmente orientata di tale misura. Dalla "corretta lettura" dell’articolo 36 della Costituzione, infatti, la Corte giunge a ricavare il principio secondo cui ciascun lavoratore ha diritto a una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla sua famiglia un’esistenza libera e dignitosa. Secondo la Corte (sentenze 27711 e 27769 del 2 ottobre 2023) l'articolo 36 della Costituzione evidenzia due diritti distinti ma interconnessi: il diritto a una retribuzione " proporzionata " in base alla quantità e qualità del lavoro e il diritto a una retribuzione " sufficiente" che assicuri una vita dignitosa per il lavoratore e la sua famiglia. La valutazione della congruità del salario minimo diventa, quindi, una valutazione flessibile dipendente dal contesto economico e sociale in evoluzione. La Corte ha introdotto un nuovo punto di vista sostenendo che per determinare il salario minimo non si debba considerare solo la soglia di povertà assoluta calcolata dall'Istat ma anche i concetti di sufficienza e proporzionalità. La Corte fa riferimento alla direttiva dell'Unione Europea sui salari adeguati che incoraggia gli Stati membri a garantire non solo i bisogni essenziali ma anche la partecipazione a attività culturali, educative e sociali. La valutazione che il giudice è chiamato a svolgere in merito alla congruità del salario minimo è dunque una valutazione fluida , dipendente dal contesto economico in evoluzione e non cristallizzata in parametri intangibili. Secondo gli Ermellini, quindi, si deve garantire al lavoratore una vita non solo non povera, ma anche dignitosa. In questo senso la Corte fa espresso riferimento alla recente direttiva Ue sui salari adeguati (n. 2022/2041) che sprona gli Stati membri a dotarsi di legislazioni nazionali orientate a garantire non solo il soddisfacimento di meri bisogni essenziali (quali cibo, alloggio, e così via) ma anche la legittima partecipazione ad attività culturali, educative e sociali. La direttiva Ue propone alcuni parametri per adeguare il salario minimo, come il potere d'acquisto dei salari rispetto al costo della vita e la distribuzione dei salari. Questo rappresenta un cambiamento rispetto alla precedente giurisprudenza che si concentrava su parametri come l'indice Istat di povertà o l'importo della Naspi o del reddito di cittadinanza. La Corte di Cassazione invita a valutare con prudenza gli scostamenti dalla contrattazione collettiva, ma le recenti sentenze rischiano di creare incertezza , passando dalla certezza dei contratti collettivi a un potenziale eccesso di discrezionalità nelle aule di tribunale. La massima: "Il giudice può discostarsi dal Contratto collettivo Il giudice deve fare riferimento innanzitutto alla retribuzione stabilita dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria, dalla quale può tuttavia motivatamente discostarsi, quando la stessa entri in contrasto con i criteri normativi di proporzionalità e sufficienza della retribuzione dettati dall’articolo 36 della Costituzione. Per la determinazione del giusto salario minimo il giudice può usare come parametro la retribuzione stabilita in altri contratti collettivi di settori affini e può fare altresì riferimento a indicatori economici e statistici, anche secondo quanto suggerito dalla direttiva Ue 2022/2041 del 19 ottobre 2022. Cassazione civile, sez. lavoro, 2 ottobre 2023 n. 27711 e n. 27769" Di altro avviso è il Tribunale di Milano che invece richiama espressamente la "prudenza" nel discostarsi dal salario indicato dal CCNL leader: "Ove la retribuzione prevista nel contratto di lavoro risulti inferiore alla soglia minima di sufficienza in base all’articolo 36 della Costituzione, il giudice adegua la retribuzione secondo i criteri costituzionalmente garantiti, con valutazione discrezionale. Ove però la retribuzione sia prevista da un contratto collettivo, il giudice è tenuto a usare tale discrezionalità con la massima prudenza, cura e attenzione e comunque con adeguata motivazione, giacché difficilmente è in grado di apprezzare le esigenze economiche, politiche e sindacali sottese all’intero assetto degli interessi concordato dalle parti sociali nel confronto che porta alla stipulazione del contratto collettivo. Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, 21 febbraio 2023 
Autore: Paolo Mascitelli 14 marzo 2023
La Cassazione torna a chiarire il "fenomeno" della colpa d'organizzazione rilevante ai sensi della punibilità dell'ente ex D.Lgs 231
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C orte di Cassazione , Sezione 4 , Penale , Sentenza 21 settembre 2022  n. 34943
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Alla ricerca di una soluzione al problema di conformità.
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Secondo la Cassazione n. 14760/22 è l egittimo il licenziamento della cassiera di un supermercato che per vincere i premi "cd fedeltà" carica i punti sulla propria carta, quando i clienti abbiano dimenticato o non abbiano proprio la tessera. Il caso A fronte del licenziamento disciplinare subito per i fatti in premessa, la dipendente assumeva a propria difesa la propria estraneità, deducendo che negli orari e nei giorni in cui risultavano eseguiti i fatti, ella si era alzata dalla propria postazione. I giudici di merito respingevano l'impugnazione, facendo gravare sulla dipendente l'onere della prova esimente, ritenendo già comprovata in via documentale la prova della giusta causa, in quanto tale fatto di per sé mina alla radice il rapporto fiduciario anche in ottica futura. Approdati dinanzi al giudice di legittimità, la Cassazione ha concluso per la legittimità della sanzione in funzione anche degli obblighi aziendali discendenti dal particolare rapporto di lavoro esistente tra le parti.T 
Autore: Paolo Mascitelli 22 febbraio 2022
Qualsiasi forma idonea a manifestare, chiaramente ed inequivocabilmente, la volontà di avvalersi dell'attività e dell'opera del professionista integra il presupposto necessario per dimostrare la debenza del compenso.
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La Cassazione con ordinanza 5077/2021 rigetta il ricorso della ex moglie ed esclude il diritto all'assegno di divorzio, ribadendo le motivazioni già affermate dai giudici di secondo grado. Le indagini difensive del marito erano infatti in grado di fornire prova del fatto che la donna, nonostante le dimissioni formali al proprio datore di lavoro, continuava a prestare di fatto servizio nello studio professionale. Inoltre i problemi di salujte accusati dalla donna quali impedimenti per costituire forza lavoro autonoma e garantirsi un impiego, non si dimostrano fondati in quanto risulta essere nelle piene capacità lavorative.
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